Governo

6. Il fondamento della vita agostiniana è la vita comune, nella quale tutti i fratelli donandosi gli uni gli altri, costruiscono il cammino verso Dio, nel servizio di tutti e nella comunione dei loro beni, perfezionando se stessi col dono della grazia divina[1]. Così nella loro vita si riflette il mistero trinitario[2] ed ecclesiale[3], anticipando già in terra la realtà che sperano di godere finalmente nella casa del Padre[4].
 
7. La fraternità deve manifestarsi in modo singolare nell’uguaglianza di tutti i fratelli, superando le distinzioni provenienti da privilegi, situazioni sociali, politiche o economiche[5]; nello stesso tempo tutti, così come sono obbligati a far convergere nella comunità tutte le proprie qualità spirituali e risorse materiali (At. 4, 32.35)[6], possano anche ricevere una formazione umana, intellettuale, morale e religiosa che permetta loro di sviluppare i doni ricevuti da Dio[7], tenendo sempre presente il bene comune e le necessità dei singoli[8].
 
8. La comunità non è solo la casa dove si vive o la circoscrizione a cui si appartiene, ma la nostra famiglia è lo stesso Ordine. Come tale, l'Istituzione ed i fratelli sappiano di essere chiamati al servizio della Chiesa Universale[9]. Per questa ragione, per facilitare l’attività pastorale che risponda meglio alle necessità del Popolo di Dio, i Sommi Pontefici, ci hanno posto sotto la loro diretta dipendenza[10], concedendo l’esenzione[11]dalla giurisdizione dell’ordinario.
 
9. La nostra configurazione mendicante conferisce all’Ordine delle caratteristiche peculiari: una struttura centralizzata sotto il Priore Generale, che è il segno e il vincolo di unità dell’Ordine, nelle cui mani i singoli emettono la professione religiosa[12]; la facoltà di servizio non ristretta a limitazioni geografiche, ma disponibile dovunque chiama la necessità della Chiesa e dell’Ordine; l’amore allo studio orientato all’evangelizzazione della cultura attuale; la pratica di vita che sia segno di sobrietà e solidarietá. Tutto questo ci permette di essere al servizio della società, convivendo con essa e proponendo uno stile di vita caratterizzato dalla fraternità[13].
 
10. La struttura giuridica dell’Ordine è l’immagine della nostra fraternità. La potestà suprema di governo spetta al Capitolo generale, che rappresenta la totalità dei fratelli. Di questa potestà partecipano, secondo le Costituzioni, nel loro rispettivo ambito, i Capitoli provinciali, vicariali e locali[14]. Di conseguenza, avendo come fondamento il bene comune, la libera espressione della volontà attraverso il voto e la rappresentanza proporzionale delle circoscrizioni, sono diritti e doveri basilari e inalienabili dei fratelli dell’Ordine. Tutti sono eleggibili a tutti gli uffici, a meno che non lo impedisca il diritto comune (cf. CIC 654).
 
11. L’Ordine raccomanda la cura dei fratelli ad altri fratelli che devono dirigerli come figli di Dio[15], seguendo sempre le direttive della regola, delle costituzioni e delle deliberazioni capitolari. Così l’esercizio dell’autorità è un esercizio di obbedienza[16]. Pertanto, non si ritengano soddisfatti perché dominano col potere ma perché servono con amore i fratelli, né questi si sentano privi di ogni responsabilità nella costruzione della comunità, perché tutti insieme devono essere consapevoli del compito di edificare la comunità agostiniana[17].
 
12. I fratelli devono coltivare l’obbedienza senza la quale non si costruisce la comunità; il frutto è lo spirito di amore e di libertà genuina[18], richiesto dal bene comune, perché tutti insieme siamo responsabili nell’alleviare il peso del superiore[19], imitando il Cristo obbediente (Fil 2, 8), mostrando di essere lieti di obbedire al superiore che serve i fratelli. [20].


[1] cf. reg. 4.
[2] cf. Io. ev. tr. 14, 9; 39, 5.
[3] cf. s. 103, 3, 4.
[4] cf. Tractatus Augustini episcopi contra paganos 48, in Augustin D’Hippone, Vingt-six sermons au peuple d’Afrique, ed. F. Dolbeau, Paris 1996, 403-404. b. coniug. 18, 21.
[5] cf. Vfr. IV, III, 396-398. G. Flete, Epist. Ad fratres Prov. Angliae. Epist. Ad magistros. Epist. Ad Provincialem, en Anal. Aug. 18 (1941-42) 310. 314. 322.
[6] Et non dicatis aliquid propium sed sint vobis omnia comunia. reg. 4. Herman De Schildesche, Claustrum animae 775-791, ed. A. Zumkeller, Schriftum und Lehre des H. v. Sch., Würzburg 1959, 261-268.
[7] Sanctius esset non recipere quam receptorum curam negligere. Gulielmus De Cremona, Littera: Quum sicut, V, 1326, in Anal. Aug. 4 (1911-12) 31.
[8] Non aequaliter omnibus, quia non aequaliter valetis omnes, sed potius unicuique sicut cuique opus erat. reg. 4. V, 31.
[9] cf. ep. 142, 1. Const. Ratisb. c. 18, 115-116. Vfr. I, I, 7-9.
[10] cf. Vfr. I, XVI, 57-58.
[11] cf. Bonifatius PP. VIII, Sacer Ordo vester, 21.I.1298; Inter sollicitudines nostras, 16.I.1302, in Bullarium, 44-45. 50-52. Clemens PP. VI, Ad fructus uberes, 19.VIII.1347, Ibid., 64-65. LG 45.
[12] cf. Const. Ratisb. c. 18, n. 117-118. Rit. OSA, 220.
[13] Sancta Mater Ecclesia praecipue religiones paupertatis ordinavit: primo, ut dediti studio sacrarum litterarum alios illuminent doctrinae veritate; secundo, ut ipsi regulariter et religiose viventes alios aedificent morum honestate. Augustinus De Ancona, Sermo ad clerum, Roma, Bib. Angélica, Ms. Lat. 158, f. 129r. cf. Nicolaus PP. IV, Pium est, 6.II.1289, in Langlois, Les registres de Nicol. IV, París 1886, 92, n. 20. Joannes PP. XXII, Ex dono caelestis, 26.V.1324, in L. Torelli, Secoli Agostiniani, V, Bologna 1678, 403. Const. Ratisb., c. 44, n. 467. Aegidius Romanus, littera Inter cetera, a. 1292, in Anal. Aug. 4 (1911-12) 202-204. Id. Tractatus contra exemptos, cc. 1. 6, ed. Roma 1555, f. 1r. 4r.
[14] cf. Const. Ratisb., c. 32, n. 249-260; c. 33; c. 38; c. 40.
[15] cf. Const. Ratisb., c. 31, n. 231.239; c.33, n. 299.
[16] In Ordine non est officium potestatis sed caritatis, non honoris sed honeris, non dominii sed servitii. Vfr. II, IV.
[17] cf. reg. 26-29; 45-47.
[18] cf. Io. ev. tr. XLI, 8.
[19] cf. reg. 47.
[20] cf. reg. 44. Const. Ratisb. c. 31, n. 224 – 225; c. 33, n. 280; c. 40, n. 408.
 


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